Il Giudice Sportivo ha emesso i propri provvedimenti dopo l'ultimo turno di B. Cinque le società multate, stangata per Kurtic. Di seguito il dispositivo:

SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 2° ed al 3° del primo tempo, lanciato due petardi in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, all'11° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

KURTIC Jasmin (Sudtirol): per avere, al 48° del primo tempo, rivolto espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RUGGERO Marco (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MUSSO Roberto (Cittadella): per avere, al 16° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

POSSANZINI Davide (Mantova): per avere, al 15° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa.

DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DELVECCHIO Gennaro (Cosenza): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un componente della panchina avversaria.

FERRETTI Lorenzo (Spezia): per avere, al 38° del primo tempo, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un collaboratore tecnico della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Sezione: Serie B / Data: Mar 08 ottobre 2024 alle 21:00
Autore: Piervito Perta
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